Il Coronavirus ha letteralmente messo in ginocchio l’economia italiana e quasi tutte le attività lavorative. Tali difficoltà si sono ripercosse a catena sui cittadini che, licenziati, messi in cassa integrazione o attivi ma con un orario ridotto, si ritrovano a dover far fronte alle stesse spese di prima ma con un minor, se non nullo, reddito a disposizione. Il Governo è corso in aiuto di queste categorie di persone, dando la possibilità di sospendere un’uscita mensile rilevante: il mutuo. Ecco chi può beneficiarne e attraverso quali modalità.
Una sospensione contro il coronavirus
Si chiama moratoria per la sospensione dei finanziamenti rateali, è stata disposta con il Decreto Cura Italia e solo nel mese di marzo sono state più di 162.000 le richieste. L’agevolazione in questione permette di sospendere il pagamento delle rate mensili che riguardano non solo i mutui, ma anche i prestiti personali al consumo, quelli finalizzati, i mutui di liquidità e i contratti di leasing. Le richieste maggiori, il 40% del totale, si riferiscono però ai mutui, che rappresentano, nell’economia di una famiglia, un’uscita rilevante, con una rata media di circa 750 euro.
È bene chiarire fin da subito che l’intervento non prevede uno sconto sul mutuo, bensì un allungamento dello stesso, un aumento della durata che sarà dilatata del numero di mesi per i quali si chiede la sospensione. Si può chiedere una sospensione pari a 6 mesi quando l’attività lavorativa risulta ridotta per numero di ore o del tutto bloccata per un periodo che va da 30 fino a 150 giorni consecutivi. Da 151 a 302 giorni la sospensione del mutuo può avere una durata di 12 mesi, infine se l’inattività dura oltre 302 giorni, si può richiedere una sospensione nei pagamenti per 18 mesi.
Chi può richiederla e come fare
L’agevolazione per la sospensione del mutuo riguarda i lavoratori dipendenti che abbiano subito uno stop lavorativo di almeno 30 giorni consecutivi o una riduzione nell’orario di lavoro per 30 giorni consecutivi o del 20% dell’orario lavorativo totale. Anche i lavoratori autonomi possono beneficiare di tale disposizione, dimostrando che il fatturato del trimestre precedente alla domanda, a partire dal 21 febbraio 2020 sia inferiore del 33% rispetto allo stesso periodo del 2019. In entrambi i casi quindi la richiesta non è dipendente dall’Isee.
Per fare domanda di sospensione del mutuo è necessario compilare in modo corretto e in ogni sua parte l’apposito modulo presente sul sito del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze), ma disponibile anche sul sito Consap e successivamente mettersi in contatto con la propria banca per l’invio o la consegna dei documenti, che oltre al modulo di richiesta deve comprendere anche tutta la documentazione che certifichi il rispetto dei requisiti richiesti.
È poi la banca a consegnare la richiesta a Consap che entro 15 giorni esprimerà il proprio parere in merito alla domanda. Se l’esito sarà positivo la sospensione avrà luogo entro i 30 giorni lavorativi successivi alla richiesta. La sospensione non può essere richiesta se si è già in ritardo nel pagamento del mutuo da più di 90 giorni consecutivi.
Condizioni per poter richiedere la sospensione
La sospensione può essere richiesta per i mutui sulla prima casa il cui capitale erogato non sia superiore a 400.000 euro e l’immobile non rientri tra quelli considerati di lusso, per i mutui con ammortamento e per quelli accesi grazie al Fondo di garanzia destinato ai mutui sulla prima casa. Inoltre anche coloro che hanno già beneficiato di una sospensione del mutuo in passato, possono richiederla in questo momento purché si sia ripreso il regolare pagamento del mutuo da almeno tre mesi.
È possibile richiedere la sospensione del mutuo anche per le seconde case della sola quota capitale di mutui per ristrutturazione o acquisto per una durata di 12 mesi. L’abitazione non deve essere quella principale, non deve essere considerata di lusso e il mutuo deve essere stato erogata in data antecedente al 31 gennaio 2020.